PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Natura giuridica dei sindacati).

      1. I sindacati sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei sindacati, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 39 della Costituzione, lo statuto di ogni sindacato deve indicare:

          a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;

          b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il sindacato;

          c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

          d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;

          e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al sindacato;

          f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;

 

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          g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del sindacato;

          h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

      3. Lo statuto disciplina altresì le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.
      4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del sindacato nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni.
      5. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai sindacati si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 2.
(Obbligo di redazione, controllo e pubblicità dei bilanci annuali dei sindacati).

      1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 3.

Art. 3.
(Modalità di redazione del bilancio).

      1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del sindacato redige il bilancio di esercizio

 

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corredato da una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso e da una nota integrativa secondo i princìpi di cui alla sezione IX del capo V del titolo V del libro quinto del codice civile.
      2. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 tiene il libro giornale e il libro degli inventari e conserva, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che ha natura amministrativa e contabile.
      3. I libri contabili tenuti dai sindacati, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
      4. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
      5. L'inventario deve essere redatto ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario deve essere sottoscritto dal rappresentante legale e dal tesoriere del sindacato entro un mese dalla presentazione del bilancio agli organi statutariamente competenti.
      6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio contabile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale il bilancio di esercizio, corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
      7. Il bilancio di esercizio, corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato, dalla relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché dalle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione ai sensi del comma 6, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 

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      8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, il tribunale competente, su ricorso di chiunque vi abbia interesse, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 50.000 euro e 500.000 euro.
      9. Con il decreto di cui al comma 8 sono disposte la redazione e la pubblicazione del bilancio di esercizio secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, con spese a carico del sindacato inadempiente e a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È disposta, altresì, con il medesimo decreto, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui alla presente legge.
      10. Contro il decreto di cui al comma 8, è ammesso il solo ricorso per cassazione per violazione di legge.

Art. 4.
(Erogazioni liberali).

      1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore di sindacati costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, per importi compresi tra 100 e 100.000 euro, effettuate mediante versamento bancario, versamento postale o versamento con carta di credito».

Art. 5.
(Trattenute sindacali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni

 

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forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.
      2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
      3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.

Art. 6.
(Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività dei sindacati).

      1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          «1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei sindacati costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».

      2. Nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, il numero 27-ter è sostituito dal seguente:

          «27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei sindacati costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».

      3. Alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la

 

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registrazione, all'articolo 11-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «1-bis. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei sindacati costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».

      4. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

          «4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di sindacati costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione».

      5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
      6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.

 

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Art. 7.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico compilativo).

      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

          a) attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati;

          b) finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni e qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica in favore di sindacati;

          c) finanziamenti privati a favore di sindacati;

          d) modelli di bilancio annuale dei sindacati e di rendiconto delle spese, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2 e 3;

          e) controlli da parte delle società di revisione al fine di garantire l'effettivo rispetto degli obblighi contabili a carico dei sindacati.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro un mese dal ricevimento dello schema stesso, almeno due mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il parere si intende acquisito.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.